Alcuni Colleghi, facendo riferimento alla mail con la quale venivano date indicazioni in merito alla modalità di invio delle fatture per il pagamento degli onorari in acconto od a saldo per le attività di CTU, hanno inviato al Collegio alcune richieste di chiarimento.

I Collegi in specifico chiedono :

 

A - Come deve comportarsi chi attualmente si trova già in regime fiscale agevolato dato che tale regime non prevede l'emissione della fattura elettronica.

B - Come deve comportarsi il  professionista che emette la fattura al momento del pagamento e non al momento della richiesta di pagamento.

Si ritiene che i chiarimenti possano essere i seguenti :

Con riferimento al punto  A:
Chi ha optato per regimi agevolati dovrà comportarsi, si ritiene, come quel regime prevede.
Si tenga conto, nella valutazione del da farsi, che la legge non esclude però la possibilità, per quei soggetti, di avvalersi comunque della fatturazione elettronica.

Relativamente comunque alla fatture da emettere nei confronti della pubblica amministrazione le stesse, già dalla data odierna, dovranno essere emesse in forma elettronica anche per chi ha aderito al regime dei minimi o dei forfettari.

Con riferimento al quesito del punto B:
La procedura esplicitata nel quesito è in effetti da molti, forse dai più, quella più seguita.

Pure non disponendo di informazioni specifiche al riguardo, risulta allo scrivente Collegio che il Tribunale non autorizza il pagamento se non in presenza di una fattura ( altra questione è il decreto di liquidazione della notula).

Si richiama comunque la possibilità di inserire nella fattura una delle seguenti dizioni :

1 - Se il professionista adotta già il regime dell'Iva per cassa potrà inserire nella fattura la dizione che segue :

" Iva per cassa ex art. 32 bis D.L. n° 83 del 22.06.2012";

2 - Se il professionista non ha adottato il regime dell'Iva per cassa potrà inserire la dizione che segue :

"Iva ad esigibilità differita, ex art 6, comma 5 D.P.R. 26.10.1972 n° 633"

In questo modo l'iva diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte dell'ente pubblico.

Si richiama la vostra attenzione, relativamente alla possibiltà di inserire nella fattura l'opzione 1),  al fatto che l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa coinvolge tutte le fatture emesse dal professionista (e non solo quelle per la P.A), si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.

Si raccomanda in ogni caso di verificare ogni questione di carattere fiscale sulla quale potrebbe esserci incertezza con il proprio consulente fiscale.

Si allega in proposito e per conoscenza copia di un articolo pubblicato sulla rivista Eutekne in data 17.11 u.s.

Qui trovi l'allegato

Il Presidente    geom. Gianni Bruni

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