Cari Colleghi,

come è noto le nostre Autorità governative e sanitarie nell’appena trascorso fine settimana, con l’intento di contrastare la diffusione del virus COVID-19, hanno deciso di aumentare il numero e le tipologie di attività lavorative che dovranno essere sospese.

Ieri, domenica 22 marzo, a tarda sera e dopo quasi un giorno di elaborazione dal primo annuncio delle misure che si intendevano adottare, è stato diramato il D.P.C.M. 22.03.2020 di cui si riporta qui di seguito uno stralcio.

All’art. 1, lettera a), secondo capoverso, il rammentato Decreto recita: “Le attività professionali non sono sospese restando ferme le disposizioni di cui all’art. 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.”

Ne deriva che, pure con le prescrizioni del richiamato D.P.C.M. 11.03.2020, le attività professionali non sono sospese.

Si rileva invece, dalla combinata lettura dei rammentati codici ATECO riportati nell’elenco dell’allegato 1 con quelli di tutto il settore delle costruzioni, che sono sospese le attività dei cantieri edili ad esclusione di quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strade e ferrovie, opere di pubblica utilità e altre opere di ingegneria civile nonchè l’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione (intendendo, secondo chi scrive, per questi ultimi le attività ordinarie di urgenza in tema di impianti).

Per quanto occorrere possa si raccomanda comunque di attenersi, anche per i cantieri che non rientrano tra quelli sospesi, al rispetto delle norme di sicurezza dettate nello specifico dagli organi di vigilanza per questa particolare circostanza emergenziale.

Le disposizioni emanate sono valide fino al 3 aprile 2020 e il fermo delle attività sospese varrà, dopo l’eventuale messa in sicurezza ed evasione degli ordini in corso, a far data dal25 marzo 2020.

Vorrei inoltre invitarti - pure prendendo doverosamente atto delle richiamate disposizioni governative e considerato che l’obiettivo di tutti i provvedimenti finora emessi è quello di contrastare nella maniera più efficace e celere possibile la proliferazione del virus COVID-19 – di valutare con estrema attenzione se non sia il caso di astenersi dal recarsi presso il tuo studio dove peraltro l’attività dovrebbe essere svolta con le prescrizioni elimitazioni di cui all’art. 1, punto 7, del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

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